D.P.C.M del 13 ottobre 2020 – Nuove misure precauzionali

Il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo D.P.C.M. (Decreto) sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.

Si invita alla lettura integrale del testo del Decreto, compreso l’allegato e si sintetizzano le nuove misure, valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 – testo

Allegati al DPCM 13/10/2020 – testo

Divieto di feste private al chiuso o all’aperto

Sono vietate le feste private al chiuso o all’aperto, fatte salve quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la presenza massima di 30 persone;

Si raccomanda di non invitare a cene, pranzi, feste più di 6 ospiti.

Prescrizioni per ristoranti e bar

Ristoranti e bar chiudono alle ore 24:00;

Dalle 21.00 sarà vietato consumare in piedi all’aperto;

Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche, sia all’aperto che al chiuso.

Divieto di gite scolastiche e similari

Sono vietate le gite scolastiche, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi o all’aperto

È fatto obbligo di indossare mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione di quando si è soli.

Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

iene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Manifestazioni pubbliche

Sono consentite solo in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze prescritte e le altre misure di contenimento.

Accesso a luoghi di culto

Occorre rispettare le apposite misure organizzative per evitare assembramenti.

Musei, istituti e luoghi della cultura

È possibile visitare i musei, istituti e luoghi culturali in genere del territorio regionale, a condizione che sia garantita la fruizione in modalità contingentata o tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Cinema e concerti

È consentito recarsi al cinema o partecipare a concerti, ma con i seguenti limiti:

massimo 200 partecipanti al chiuso, 1000 all’aperto, ferma restando il vincolo inderogabile di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.

Stadi

Il pubblico può partecipare alle competizioni sportive occupando al massimo il 15% dei posti dell’impianto sportivo e, comunque, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso; va inoltre garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.

Sport

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, espletati a carattere amatoriale.

Gli sport di contatto sono consentiti solo per le società professionistiche, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).